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LA POSIZIONE

DI GUERIN SERAC, STEFANO DELLE CHIAIE E DEGLI ALTRI INDIZIATI

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’

DELL’AGINTER PRESS E DEL GRUPPO DI MADRID

Con riferimento all’imputazione associativa di cui al capo 8, non sembra esservi dubbio che il gruppo di Madrid, continuatore dell’AGINTER PRESS e formato in parte dai medesimi militanti, costituisse una banda armata secondo la fattispecie tipica richiesta dall’art.306 c.p.

Il gruppo era infatti caratterizzato dalla stabilità del vincolo associativo fra i suoi componenti (alcuni dei quali in grado di mantenere i contatti politico/strategici in molti Paesi del Mondo e altri, invece, con compiti spiccatamente operativi), disponeva di basi e riferimenti logistici (si ricordi il sommozzatore incaricato di consentire il transito tra la Francia e la Spagna), disponeva di armi ed esplosivi forniti anche, come il "C4", da altre "strutture" alleate, era in grado di procurare ai suoi partecipanti documenti falsi e biglietti aerei anche tramite agenzie come la Transalpino (gestita a Madrid da Stefano DELLE CHIAIE) ed aveva soprattutto, quale propria finalità, la progettazione di un numero indefinito di "operazioni" terroristiche e di infiltrazione in aree avverse a scopo di provocazione.

Ugualmente non vi è dubbio che il reato associativo, così come articolato al capo 8, di rubrica, sia punibile secondo la legge penale italiana.

Infatti il reato di costituzione e partecipazione a banda armata, di cui all’art.306 c.p., è un delitto contro la personalità dello Stato e quindi sono punibili secondo la legge italiana, ai sensi dell’art.7 c.p., anche il cittadino o lo straniero che lo commettono in territorio estero senza che in tal caso vi sia nemmeno la necessità della richiesta del Ministero della Giustizia.

Concretamente, inoltre, il gruppo operativo, a partire dalla base di Madrid, era caratterizzato da un continuo passaggio di latitanti dall’Italia alla Spagna e viceversa (si pensi agli spostamenti in Italia, pur durante i periodi di latitanza in Spagna, di VINCIGUERRA e CONCUTELLI e ai viaggi in Spagna degli emissari di Stefano DELLE CHIAIE come Fausto FABBRUZZI, fermato nel 1975 al valico di Ventimiglia mentre stava cercando di raggiungere Madrid (cfr. atti relativi al fermo di FABBRUZZI Fausto e MARI Fabio al valico di Ventimiglia il 27.2.1975, vol.28, fasc.4).

Era quindi finalizzato anche a continuare l’attività di sovversione dell’ordinamento del nostro Paese con mezzi violenti.

Perdipiù, parte dell’attività operativa si è svolta direttamente in Italia, con riferimento alla fase preparatoria dell’attentato del 18.8.1975 all’Ambasciata d’Algeria a Bonn e alla commissione, nella stessa data a Roma, dell’attentato contro l’Ambasciata del medesimo Paese, cosicchè, ai sensi dell’art.6, II comma, c.p., l’attività associativa nel suo complesso, in quanto avvenuta in parte in Italia, deve considerarsi commessa nel territorio dello Stato e quindi punibile secondo la legge italiana anche ai sensi del criterio di competenza indicato da tale articolo.

Passando all’esame delle singole posizioni processuali, il mandato di comparizione emesso nei confronti di Ives Felix Marie GUILLOU, alias GUERIN SERAC, sia in ordine al reato di costituzione di banda armata sia in ordine ai reati connessi agli attentati anti-algerini è stato notificato al difensore d’ufficio con il rito dell’irreperibilità in quanto, come prevedibile, GUERIN SERAC (di cui esistono i dati anagrafici, ma, ad esempio, nemmeno una fotografia o un indirizzo non puramente fittizio) non è stato reperito in Francia, nonostante le ricerche effettuate (cfr. vol.1, fasc.1, ff.38 e ss.) e le ultime notizie, acquisite dagli operanti del R.O.S. tramite contatti con altre Forze di Polizia, lo indicano presente negli ultimi anni, pur senza un indirizzo accertato, in Spagna e, non a caso, in Colombia ove egli avrebbe collaborato con il locale regime militare (cfr. nota del R.O.S. in data 10.10.1994, vol.12, fasc.3, ff.21-22).

Non vi è dubbio che GUERIN SERAC deve essere rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art.306, I comma, c.p. essendo egli il principale artefice ed organizzatore della struttura armata che, dopo la fuga dal Portogallo, ha operato con base in Spagna irradiando la sua attività in altri Paesi europei fra cui l’Italia e, in seguito, il Sud-America.

Stefano DELLE CHIAIE è stato interrogato in data 18.9.1992 a seguito dell’informazione di garanzia e invito a comparire emesso nei suoi confronti in relazione agli attentati anti-algerini dell’estate del 1975 (cfr. vol.1, fasc.2, ff.16 e ss.), mentre ha preferito non presentarsi dopo la notifica del mandato di comparizione emesso in data 7.9.1994 per il reato di costituzione, insieme a GUERIN SERAC, della banda armata operante a partire dalla base madrilena (cfr. vol.1, fasc.2, ff.25 e ss.).

Nell’interrogatorio in data 18.9.1992, Stefano DELLE CHIAIE ha riconosciuto di aver vissuto a Madrid, fra il 1974 e il 1976, in tre diversi appartamenti, proprio come indicato da Vincenzo VINCIGUERRA, pur negando che tali appartamenti fossero stati procurati dai Servizi spagnoli ed ha ammesso altresì di aver conosciuto e avuto rapporti politici con quasi tutte le persone indicate da VINCIGUERRA: GUERIN SERAC, già incontrato a Roma intorno al 1968 e frequentato a Madrid appunto tra il 1974 e il 1976 (f.3); Robert LEROY, conosciuto in Spagna o in Francia (f.3); Jay Simon SALBY, per la cui liberazione dopo l’arresto in Algeria, nel 1976, lo stesso DELLE CHIAIE si sarebbe adoperato (asseritamente tramite il leader druso JUMBLATT, f.4); e infine JEAN DENIS, l’ufficiale francese che aveva rapporti con le Azzorre (f.4) e che secondo VINCIGUERRA stava organizzando nell’Arcipelago, a metà degli anni ‘70, un finto Fronte di Liberazione in funzione degli interessi occidentali e contro il Governo di sinistra che si era insediato nella Madrepatria portoghese.

Con tutti costoro Stefano DELLE CHIAIE ha sostenuto di aver avuto meri rapporti di militanza politica, negando di aver svolto con essi attività illecite sia in Spagna sia in altri Paesi.

Ugualmente DELLE CHIAIE ha minimizzato l’episodio del prelevamento e del sequestro di Gaetano ORLANDO nell’agosto del 1974 (int. citato, f.4), dipingendolo come semplice "intimidazione", versione tuttavia assolutamente inattendibile alla luce delle vivide e coincidenti descrizioni di Vincenzo VINCIGUERRA e dello stesso ORLANDO, presenti in qualità di sequestratore e di vittima al fatto che, secondo il racconto del primo, poteva concludersi anche tragicamente per l’esponente del M.A.R.

Non vi è dubbio che il ruolo centrale ricoperto da Stefano DELLE CHIAIE nella costituzione e nell’operatività del gruppo di Madrid, reso possibile anche dal fatto che egli era in grado di organizzare, grazie al suo carisma, i latitanti italiani sia di Avanguardia Nazionale sia di Ordine Nuovo che man mano venivano convogliati a Madrid, imponga il suo rinvio a giudizio per il reato di cui all’art.306, I comma, c.p. (costituzione ed organizzazione di banda armata), mentre i reati connessi agli attentati anti-algerini dell’estate del 1975 devono essere dichiarati estinti, per Stefano DELLE CHIAIE come per GUERIN SERAC e come per i materiali esecutori, per intervenuta prescrizione.

Per quanto concerne la posizione degli altri componenti del gruppo di GUERIN SERAC e di Stefano DELLE CHIAIE, Mario RICCI, indiziato di partecipazione semplice alla banda armata nonché di concorso nella commissione degli attentati anti-algerini dell’estate del 1975, è stato sentito in data 28.9.1992, e 11.3.1994.

Mario RICCI ha negato di aver partecipato ad attentati o ad altre attività illecite, ma ha dovuto ammettere altre significative circostanze riferite da Vincenzo VINCIGUERRA ed in particolare la sua latitanza a Madrid, a partire dal 1974, sotto il falso nome di Carlo VANOLI, la sua permanenza nell’appartamento sito nella zona del Manzanarre, la sua conoscenza di GUERIN SERAC e Jay Simon SALBY, oltre che di Stefano DELLE CHIAIE e Vincenzo VINCIGUERRA, e il fatto che egli fosse al corrente che, sempre a Madrid, esistesse un secondo appartamento "riservato", affittato tramite un agente dei Servizi spagnoli a nome EDUARDO, (int. 28.9.1992, ff.2-3) nella zona di Puerta de Jerro.

Mario RICCI ha inoltre ammesso di aver partecipato, guidando l’autovettura a bordo della quale si trovava DELLE CHIAIE, ad un sopralluogo al Residence Quevedo dove, invece della prevista presenza di Guido GIANNETTINI, era stato localizzata la presenza di Gaetano ORLANDO (int.11.3.1994, f.2).

Anche se Mario RICCI ha negato di aver partecipato al successivo sequestro ed interrogatorio di Gaetano ORLANDO ad opera del gruppo, tale sopralluogo non poteva che essere finalizzato a tale operazione e di conseguenza la parziale ammissione di Mario RICCI costituisce un ulteriore elemento a suo carico.

A fronte delle precise indicazioni di Vincenzo VINCIGUERRA, che individuano in Mario RICCI uno degli elementi operativi del gruppo (non si dimentichi che egli era latitante in Spagna per sfuggire ad una pena inflittagli in Italia per detenzione di armi) e uno di coloro che si recarono in aereo in Germania Occidentale per commettere l’attentato in danno dell’Ambasciata di Algeria a Bonn del 18.8.1975 (int. VINCIGUERRA, 4.2.1994, f.2), non vi è dubbio che la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Mario RICCI possa essere adottata solo con la formula dell’intervenuta prescrizione dei reati lui ascritti.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per Piero CARMASSI, da moltissimi anni irreperibile anche dopo la revoca dell’ordine di carcerazione a suo carico per altri fatti in ragione di successivi provvedimenti di condono (cfr. vol.1, fasc.6, f.9), nonché per Jay Simon SALBY, probabilmente rientrato negli Stati Uniti dopo la sua scarcerazione dalle prigioni algerine, ma rimasto assolutamente irreperibile (cfr. vol.1, fasc.5, f.19).

Una dichiarazioni di non doversi procedere per intervenuta prescrizione deve infine essere emessa nei confronti di Vincenzo VINCIGUERRA sia in ordine al reato associativo contestatogli nella forma della semplice partecipazione sia in ordine agli attentati anti-algerini contestatigli in data 23.9.1992 in sede di interrogatorio.


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